Statuto

Statuto Associazione Baldassari Scarica il pdf dello Statuto dell’Associazione Baldassari

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Oggi mercoledì, dodici (12) novembre, dell’anno duemilaquattordici (2014) su iniziativa di un gruppo di persone aventi finalità comune, costituiti a Cervia (RA), frazione Cannuzzo, Via Salara n. 151, è stata convocata un’assemblea per la costituzione della “ASSOCIAZIONE CULTURALE TOLMINO BALDASSARI”, in osservanza ai sensi del art. 36, TITOLO II, CAPO III, del Codice Civile; sono presenti i signori:

– PAOLA GRASSI nata a Cervia (RA) il 29 maggio 1961, residente a Cervia (RA) Via Dei Fiordalisi n. 29/A, codice fiscale GRSPLA61E69C553M;

– CECILIA ALESSANDRI nata a Cesena (FC) il 2 giugno 1993, residente a Cervia (RA) Via Dei Fiordalisi n. 29/A, codice fiscale LSSCCL93H42C573B;

– FEDERICO ALESSANDRI nato a Cesena (FC) il 18 maggio 1995, residente a Cervia (RA) Via Dei Fiordalisi n. 29/A, codice fiscale LSSFRC95E18C574D;

– NATASCIA BONDANINI nata a Cesena (FC) il 4 febbraio 1974, residente a Cervia (RA) Via Martiri Fantini n. 33/A, codice fiscale BNDNSC74B42C573C;

– SIMONA BONDANINI nata a Cesena (FC) il 26 agosto1970, residente a Cervia (RA) frazione Cannuzzo, via Salara n. 147/A, codice fiscale BNDSMN70M66C573Y;

– MARTA GATTI nata a Cervia (RA) il 18 maggio 1944, residente a Cervia (RA) frazione Cannuzzo, via Salara n. 147/A, codice fiscale GTTMRT44E58C553E;

– LIDIA CAMERANI nata a Ravenna (RA) il 7 aprile 1964, residente a Ravenna (RA) frazione San Zaccaria, via Vecchia Garretta n. 14, codice fiscale CMRLDI64D47HI99F;

– GIAMPIERO ROSSI nato a Ravenna (RA) il 17 ottobre 1949, residente a Ravenna (RA) via Savio n. 29, codice fiscale RSSGPR49R17H199P;

– ROBERTO ZOFFOLI nato a Cesena (FC) il 14 gennaio 1964, residente a Cervia (RA) frazione Cannuzzo, in via Maiella n. 5, codice fiscale ZFFRRT64A14C5730;

– GIANFRANCO LAURETANO nato a Sessa Aurunca (CE) il 19 febbraio 1962, residente a Cesena (FC) via Certaldo n. 392, codice fiscale LRTGFR62B191676Z;

– MAURIZIO ZOFFOLI nato a Cesena (FC) il 17 luglio 1976, residente a Cervia (RA) frazione Cannuzzo, via Maiella n. 5, codice fiscale ZFFMRZ76L17C573E;

– ANDREA ROSSI nato a Ravenna (RA) il 12 febbraio 1974, residente a Ravenna (RA) via Bosi Maramotti n. 17, codice fiscale RSSNDR74B12H199J;

– MAURIZIO ALESSANDRI nato a Cervia (RA) il 2 maggio 1959, residente a Cervia (RA) Via Dei Fiordalisi n. 29/A, codice fiscale LSSMRZ59E02C553M.

I quali, dichiarano:

che è oggi costituita l’ASSOCIAZIONE CULTURALE TOLMINO BALDASSARI;

che la sede della Associazione è a Cervia (RA) frazione Cannuzzo, Via Salara n.151;

che la durata dell’Associazione è stabilita fino al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea degli associati;

che questo atto costitutivo è valido in tutti i rapporti tra l’ASSOCIAZIONE CULTURALE TOLMINO BALDASSARI con i soci, le persone, gli enti pubblici e privati, le società, i comitati ed ogni altro organismo;

In tale odierna assemblea sono stati illustrati, discussi ed approvati gli scopi fissati dagli articoli da 1 a 21 dello statuto dell’associazione che è parte integrante e sostanziale di questo atto costitutivo e si è proceduto in seguito alla elezione del Consiglio Direttivo ed alle cariche sociali come segue:

Presidente: ROBERTO ZOFFOLI

Vice-Presidente e Segretario: PAOLA GRASSI

Tesoriere: GIAMPIERO ROSSI

Consiglieri: NATASCIA BONDANINI, SIMONA BONDANINI, GIANFRANCO LAURETANO, MAURIZIO ZOFFOLI

Provibiri: LIDIA CAMERANI, MAURIZIO ALESSANDRI, ANDREA ROSSI.

Il presente atto sarà trascritto su carta, insieme allo statuto e sarà registrato a cura del Presidente appena eletto, presso l’Ufficio Atti Privati dell’Agenzia Delle Entrate di Ravenna (RA).

Qui di seguito si trascrive lo statuto che regolamenta l’attività dell’Associazione ed è parte integrante, come già detto, del presente atto.

STATUTO

Art. 1. – É costituita l’ASSOCIAZIONE CULTURALE TOLMINO BALDASSARI con sede a Cervia (RA), frazione Cannuzzo, via Salara n. 151;

Art. 2. – L’ASSOCIAZIONE CULTURALE TOLMINO BALDASSARI è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo II Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2. – L’ASSOCIAZIONE CULTURALE TOLMINO BALDASSARI, persegue i seguenti scopi:
– conservare e valorizzare la conoscenza della figura e le opere di Tolmino Baldassari;
– conservare ed ampliare la conoscenza e la cultura della poesia in lingua dialettale romagnola;
– conservare ed ampliare la conoscenza della lingua dialettale romagnola in genere;
– conservare ed ampliare la conoscenza delle tradizioni romagnole in ambito sociologico e gastronomico;
– conservare ed ampliare la conoscenza della musica e dei canti tipici romagnoli, la cultura letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
– allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo dialettale romagnolo, affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura romagnola come un bene per la persona ed un valore sociale;
– proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;

Art. 3. – L’ASSOCIAZIONE CULTURALE TOLMINO BALDASSARI per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
– attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, corsi di poesia in lingua romagnola per giovani ed adulti, incontri di studio;

Art. 4. – L’ASSOCIAZIONE CULTURALE TOLMINO BALDASSARI è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

– soci ordinari: persone o enti che si impegnano a versare all’associazione, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttiva;non è preclusa ai soci ordinari di versare più quote associative, fermo restando la facoltà di esercitare un (1) solo voto nelle istanze deputate;

– soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è mai soggetta a rivalutazione.

Art. 5. – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri.

Art. 6. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
– beni, immobili e mobili;
– contributi;
– donazioni e lasciti;
– rimborsi;
– attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
– ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; l’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.É vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo, quello consuntivo e cura le eventuali dichiarazioni fiscali previste dalla legge. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i quindici (15) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:

– l’assemblea dei soci;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente;
– il Collegio dei revisori;
– il Collegio dei probiviri.

Art. 11. L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una (1) volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto (1/5) degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione là validità prescinde dal numero dei presenti.La convocazione va fatta con avviso pubblico e/o tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica del socio e mediante conservazione nel libro/raccoglitore della sede almeno quindici (15) giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica del socio e/o mediante conservazione nel libro/raccoglitore della sede, del relativo verbale.

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
– elegge il Consiglio direttivo, il Presidente, le cariche dei consiglieri, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
– approva il bilancio preventivo e consuntivo;
– approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.Possono partecipare alle assemblee sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) membri, eletti dall’Assemblea dei soci fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri eletti. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre (3) anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di due terzi (2/3) dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE TOLMINO BALDASSARI. Si riunisce in media quattro (4) volte all’anno ed è convocato da:
– il presidente;
– almeno tre dei componenti, su richiesta motivata;
– richiesta motivata e scritta di almeno il trenta percento (30%) dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
– predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
– formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
– elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
– elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
– presentare le eventuali dichiarazioni fiscali previste dalla legge;
– stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da conservare nel libro/registro dell’Associazione. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra
causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 15. – Il presidente dura in carica tre (3) anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; munito di delega del Consiglio direttivo, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Art. 16. – Il Collegio dei revisori, se istituito, è composto da tre (3) soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) soci eletti in assemblea. Dura in carica tre (3) anni. Decide insindacabilmente entro trenta (30) giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese sostenute se preventivamente autorizzate e regolarmente documentate.

Art. 20. – Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli artt. 816 e seg. del c.p.c. e dalle leggi vigenti.

Art. 21. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.